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Manutentori, patentino dal prefetto
Manutentori, patentino dal prefetto


Con l’approvazione, nello scorso novembre, da parte della Camera dei Deputati in via definitiva della Legge europea 2017, è stata disposta, all’articolo 23, la tanto
attesa riattivazione delle commissioni esaminatrici presso le prefetture per il rilascio dell’abilitazione al personale di manutenzione degli ascensori. La legge prevede l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli impianti nonché per l’esercizio degli stessi. Si tratta di un tema particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive: basti pensare che sono quasi un milione gli impianti di sollevamento presenti e funzionanti in Italia.

 

Rispetto alla situazione precedente, che era disciplinata dall’art. 6 del regolamento di cui al DPR 1767/51, ora abrogato, sono state introdotte diverse importanti novità. La commissione esaminatrice sarà composta da 5 membri (invece di 4, che erano espressione di Genio civile, Ispettorato del Lavoro, Motorizzazione ed ENPI) nominati dal Ministero del lavoro, dal Ministero delle infrastrutture, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’INAIL e dalla ASL o ARPA (quest’ultima solo se le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia). Almeno uno dei componenti della commissione, oltre al presidente, deve possedere la laurea in ingegneria. La stessa commissione esaminatrice è ora presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima era il funzionario del Genio Civile).

 

Il prefetto del capoluogo di regione, se e quando necessario, può disporre sessioni di esami per i candidati anche delle altre provincie della regione. Infine, al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Viene stabilito che il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teoricopratica.

 

Alla prova dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. La data e la sede delle sessioni di esame sono determinate dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.