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Deroghe alla distanza tra gli edifici per abbattere barriere architettoniche
Deroghe alla distanza tra gli edifici per abbattere barriere architettoniche

La necessità di eliminare le barriere architettoniche consente una deroga alle norme sulle distanze. Lo ha ribadito il Tar Lombardia con la sentenza 809/2018. Le deroghe devono però mantenersi entro determinati limiti. Se, da una parte, è possibile non tenere conto delle distanze indicate dal Piano regolatore ge-nerale (Prg), dall’altra bisogna sempre rispettare i paletti del Codice Civile.
 


LE DEROGHE


I giudici hanno affermato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del Dpr 380/2001, dalla Legge 13/1989 e dell’articolo 19 della LR 6/1989, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. È invece obbligatorio il rispetto degli articoli 873 e 907 del codice civile, in base ai quali la distanza tra due edifici o tra un edificio e le vedute di un altro fabbricato non possono essere inferiori a 3 metri. Per barriere architettoniche, ha ricordato il Tar citando il DM 236/1989, si intendono “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motori a ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea, o “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”. Fra tali ostacoli, si legge nella sentenza, debbono annoverarsi le scale dei palazzi a più piani, non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento disagio per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici. Con questi presupposti, l’installazione di un ascensore è utile al superamento delle barriere architettoniche e non è un intervento che ha come obiettivo il miglioramento dei servizi e del valore immobiliare dell’edificio.

 

IL CASO


Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, erano stati effettuati degli interventi per adeguare un immobile, costituito da più di tre livelli fuori terra, alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo il proprietario dell’edificio vicino, gli interventi avevano violato una serie di norme, il testo unico dell’edilizia e il piano regolatore generale. Il vicino sosteneva che gli interventi fossero stati realizzati per aumentare il valore dell’immobile e non per il superamento delle barriere architettoniche. Nel primo caso non sarebbe stata consentita alcuna deroga alle norme sulle distanze. Dopo l’accertamento sulla natura dell’intervento realizzato e dopo aver misurato la distanza tra i due edifici dopo i lavori, superiore a tre metri, il Tar ha respinto il ricorso decretando la legittimità degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.


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